(Pubblicata nel primo suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della regione Lombardia n. 50 del 16 dicembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Contributo per il Servizio di immunologia tissutale
 
   1. Il contributo, previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge
regionale 2 maggio 1974, n. 23 a favore dell'istituto di  ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  "Ospedale  Maggiore"  di  Milano, in
relazione alla convenzione  per  il  funzionamento  del  servizio  di
immunologia   tissutale  di  cui  all'art.  1  della  medesima  legge
regionale 2 maggio 1974, n.  23,  e'  determinato  annualmente  dalla
giunta  regionale,  sentita  la competente commissione consiliare, in
sede di riparto del  fondo  sanitario  regionale,  nei  limiti  dello
stanziamento di cui al successivo art. 3.
   2.  Il  contributo per l'esercizio 1987 e' determinato in lire 400
milioni.